Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1,2 e 3 del Codice civile ( ad esempio: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti ed i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature).
Leave A Comment