Il condominio – per effetto dell’art. 21, comma 11, lettera a), n. 1) della legge n. 449/1997 – ha assunto la qualifica di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto ogni qualvolta corrisponda compensi in denaro o in natura, pertanto, è necessario che lo stesso sia provvisto di codice fiscale, indipendentemente dalla circostanza che non sia necessario, ai sensi dell’art. 1129 codice civile, nominare un amministratore (circolare n. 204/E del 6 novembre 2000). Ne discende che, al fine di beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i condòmini che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso.